Statuto

STATUTO dell’Associazione culturale ESPRESSIONE EST APS di Udine

TITOLO I : COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, NATURA, SEDE E DURATA

Art. 1) E’ costituita ai sensi dell’Art. 36 del Codice Civile e dell’Art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l’Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata ESPRESSIONE EST A.P.S., di seguito Associazione, con sede a Udine in viale San Daniele n°82. L’Associazione non si pone alcun limite spaziale ove dispiegare la propria attività ma il territorio principale di riferimento è la Regione Friuli Venezia Giulia e poi la Comunità europea.

L’Associazione ha durata illimitata, ma potrà in ogni tempo essere sciolta con apposita delibera degli associati.

Art. 2) L’Associazione vuole essere momento progettuale e operativo di incontro e di confronto, le attività associative sono caratterizzate da una dimensione volontaristica, democratica e pluralista. I membri dell’Associazione pongono come principi di riferimento per la propria attività: il rispetto reciproco, il dialogo come forma di soluzione di eventuali divergenze, la volontà di relazionarsi e di confrontarsi con chi si presenta di volta in volta come “altro”, sia collettivo che singolo. Inoltre l’Associazione trae indirizzo e ispirazione, in modo critico e non dogmatico, per le sue riflessioni politiche e filosofiche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.

Art. 3) L’Associazione, apartitica e senza fini di lucro, ha scopo culturale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’apporto prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati a favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi. In particolare svolge una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’Art. 5 del CTS:

lettera d) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, a norma dell’Art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II : OGGETTO SOCIALE, LINEE OPERATIVE GENERALI E FINALITA’

Art. 4) L’Associazione si propone di agire seguendo le linee operative generali e le finalità statutarie, attuando i progetti e perseguendo gli obiettivi che verranno individuati dalla Assemblea dei Soci come conformi alle stesse. I territori principali di riferimento per l’azione dell’Associazione sono la città di Udine e, in prospettiva, il Friuli. Per scambi, incontri, confronti, gemellaggi, collaborazioni non esistono preordinati né limiti né confini. Per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale l’Associazione può associarsi a Federazioni a livello nazionale, con attinenza rispetto alle finalità.

Art. 5) Linee operative generali e finalità dell’Associazione sono le seguenti, indicate né in ordine di importanza né per priorità temporale:

5 a) Indirizzi complessivi:

  • Favorire uno sviluppo equilibrato e sano delle giovani generazioni in campo culturale, psichico, espressivo e sociale, soprattutto tramite processi di responsabilizzazione, di socializzazione e di formazione. In particolare l’Associazione prevede l’avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari.

  • Diffondere la cultura del diritto (diritti umani e civili senza confini territoriali e mentali) e promuovere la libera circolazione di idee e di informazioni (democrazia nella società della informazione globale). Promuovere lo sviluppo e la diffusione di una visione della vita basata sul rispetto reciproco e sul principio di pari dignità dei singoli, delle comunità, dei popoli e delle culture.

  • Promuovere una visione della realtà basata sull’internazionalismo culturale e sulla multietnicità.

  • Rielaborare e promuovere una identità universale aperta alla modernità, al confronto e alla contaminazione e scevra da ogni istanza pseudo nazionalista, campanilista o razzista.

  • Promuovere la diffusione di una visione della vita basata sulla nonviolenza, l’ambientalismo, l’ecologia, la pace. In particolare promuovere l’avversione verso la violenza come forma d’azione per la risoluzione delle tensioni sociali e politiche tra singoli, comunità e popoli.

  • Promuovere una visione della cultura come valore-bene collettivo, universale, democratico, non elitario.

5 b) Progettualità:

  • Facilitare la reperibilità di risorse umane e finanziarie per l’attuazione delle progettualità dei Soci dell’Associazione, creando per essi opportunità per promuovere sul territorio le iniziative di carattere artistico, culturale e sociale da essi prodotte e/o ideate.

  • Elaborare, promuovere, realizzare progetti di natura culturale e sociale per l’area udinese, e in prospettiva friulana. Stabilire un rapporto di mutua assistenza sia di elaborazione che di esecuzione fra i Soci sulle varie progettualità.

  • Attivare iniziative di studio e formazione per i Soci sul lavoro per progetti.

5 c) Arte e Cultura:

  • Creare e mantenere una rete di contatti e di relazioni tra più persone che studiano e fanno arte al fine di realizzare e far crescere un folto gruppo in cui si generino stimoli reciproci, scambio di idee e di tecniche e confronti costruttivi, senza l’intento “totalitario” di volere una associazione monolitica e compatta per quel che concerne stili, poetiche, motivazioni. Dentro l’ Associazione si potranno formare gruppi di Soci accomunati nella loro produzione artistica da questi fattori e potranno proporre all’Associazione iniziative e progetti per comunicare il loro particolare lavoro in comune.

  • Creare occasioni per la popolazione per conoscere e incontrare le arti performative, visive e letterarie contemporanee locali e non. Dare principio ad una discussione artistica e filosofica che assuma come base di partenza i contenuti e le idee del manifesto di fondazione elaborato dal “Circolo di Studi Artistici e Sociali C.d.S.A. Espressione Est” di Udine dal 1994 al 1999 e dei documenti riguardanti le arti letterarie e visive che i diversi Soci in fase costituente vorranno porre all’attenzione dell’Associazione, assunti tutti come elementi di stimolo e come documenti aperti a cambiamenti, critiche, modifiche. Dare principio ad un processo di applicazione e verifica concreta dei contenuti e delle idee del manifesto di fondazione e dei documenti di cui sopra tramite produzione artistica di ogni genere e tramite dibattiti e studi di carattere critico e teorico.

5 d) Formazione:

  • Permettere e facilitare una crescita culturale e sociale dei Soci fornendo loro strumenti e occasioni di studio e di conoscenza nei campi e nelle attività di loro interesse. Tutti possono imparare qualcosa di nuovo, tutti possono insegnare qualcosa di nuovo.

  • Generare una rete di formazione reciproca tra i Soci caratterizzata da momenti di incontro e di comunicazione formali e informali e soprattutto contrassegnati da una dimensione intergenerazionale. Ambiti privilegiati per le iniziative di formazione sono: nuovi mezzi e tecniche di comunicazione, storia delle arti, tecniche delle arti performative, visive e letterarie, strumenti e obiettivi della critica artistica, legislazione per il volontariato e l’associazionismo, educazione sessuale, educazione civica.

5 e) Territorio:

  • Agire politicamente e a vari livelli per creare e richiedere spazi di socializzazione in cui le persone si possano incontrare, dibattere, conoscersi, creare cultura, fare arte, elaborare conoscenza, divertirsi nei modi più liberi possibili. Rendere la città di Udine – e in prospettiva il Friuli – più viva culturalmente, valorizzando la produzione culturale e artistica locale, promuovendo scambi di esperienze e incontri con le diverse realtà culturali, artistiche e associazionistiche udinesi ed extraudinesi.

  • Facilitare e incentivare sul territorio la creazione di reti di solidarietà e di contatto e progetti socioculturali tesi alla prevenzione, diretta o indiretta, del disagio, soprattutto giovanile, sia esso sintomatico o asintomatico.

  • Rendere disponibili i locali dell’Associazione per comitati e gruppi di dibattito e di azione su problemi della popolazione dei quartieri di Udine che vogliano risolvere gli stessi in una prospettiva di solidarietà, sicurezza sociale, responsabilità individuale e collettiva, coesione sociale.

5 f) Servizi e beni:

L’Associazione si attiva, marginalmente rispetto alle sue attività principali, per fornire ai Soci, secondo i limiti e i modi previsti dalla legislazione in materia, servizi e beni, in special modo culturali, informativi, ludico-ricreativi, con lo scopo di autofinanziamento.

Art. 6) L’Associazione intende conseguire le finalità sub Art. 5 con idonee attività di carattere, culturale, ricreativo, sociale, e, comunque, con qualsiasi altra iniziativa atta allo scopo. In particolare, l’Associazione potrà:

6 a) fornire sostegno a tutte le persone, attraverso calibrati interventi formativi nei settori:

  • della produzione artistica e culturale

  • delle scienze storiche, economiche, sociali ed umane

  • dell’educazione e formazione

  • dello spettacolo

  • dell’informazione e della comunicazione

  • dell’artigianato e del turismo

  • della tutela dei diritti umani

  • delle pari opportunità

mediante congrue forme partecipative di ricerca, di produzione, di diffusione, di distribuzione, di esercizio e di gestione, nonché adeguati strumenti atti a determinare forme autonome di sviluppo, rispettose delle forme culturali autoctone, in tutte le molteplici e complesse espressioni afferenti gli articolati aspetti della realtà umana, adottando preferenzialmente metodiche d’intervento fondate sui dettami dell’educazione alla libertà, rispettose della unicità e della diversità di ciascuna persona, comunità, popolo, sistema umano e naturale.

6 b) operare per lo sviluppo della persona, stimolando le sue proprie capacità, attitudini ed espressioni, con particolare riferimento all’impegno negli ambiti:

  • artistico ed espressivo

  • culturale, educativo, formativo e sportivo

  • servizi ed azioni rivolti agli adolescenti, giovani, anziani e categorie disagiate

  • formazione alla partecipazione dei giovani alla vita democratica del Paese

  • tutela e sviluppo dei popoli

  • educazione alla pace, alla multiculturalità ed alla gestione dei conflitti, avviando allo scopo predetto:

  • azioni di stimolo, promozione, formazione, aggiornamento e riflessione sulle suddette tematiche ed altre con peculiarità sociale, artistica, culturale, economica, sanitaria

  • azioni educative, formative e di promozione della persona senza discriminazioni di sesso, di appartenenza linguistica o religiosa, condizione fisica od economica, nella ricerca di un equilibrio tra attività produttiva e realizzazione di sé di ogni individuo

  • attività di interazione con Enti, realtà istituzionali e non, organizzazioni attive che operano sul piano locale, nazionale e mondiale, e fornendo servizi alle imprese sociali e non (Cooperative, Enti, ONG ed altre Organizzazioni o Centri Sociali), consulenza e formazione, con scambio di esperienze, professionalità e metodologie, sia in ambito nazionale che internazionale

  • Individuare metodologie di raccolta di fondi per finanziare i progetti che si porranno in essere

  • Sostenere l’istituzione di borse di studio

  • Realizzare e promuovere iniziative di editoria tradizionale, multimediale e digitale ed altri mezzi di comunicazione

  • Organizzare momenti di socializzazione: incontri per Soci e non Soci

  • Promuovere scambi di risorse culturali, umane ed artistiche a tutti i livelli

  • Sensibilizzare a vari livelli sugli ambiti di operatività, con coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, di centri a carattere sociale, sanitario, educativo, formativo e professionale

  • Interagire con le realtà locali multietniche e multiculturali, con la consapevolezza che queste costituiscano una ricchezza nel nostro territorio (es. Associazioni rappresentative di Paesi stranieri, scuole ed Università con studenti stranieri)

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indirizzate al conseguimento dell’oggetto sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 7) Per realizzare tutti i progetti che vengono ideati e che rispondono concretamente alle linee operative generali e alle finalità statutarie, l’Associazione può instaurare rapporti di collaborazione e di sinergia, stipulare convenzioni e contratti, sia con il pubblico sia con il privato. L’Associazione in particolare opera concretamente nei seguenti campi, sia verso i Soci che verso l’esterno:

  • Organizzazione di eventi in campo artistico: esposizioni, mostre, happening, serate letterarie, letture sceniche, performance, spettacoli multidisciplinari, musica, teatro.

  • Organizzazione di eventi in campo culturale e sociale: dibattiti, convegni, campi e corsi di studio, incontri, tavole rotonde, progetti di ricomposizione del tessuto sociale sul territorio.

  • Realizzazione e promozione di iniziative editoriali: materiali informativi su tematiche artistiche, culturali, sociali, editoria tradizionale, editoria multimediale, editoria digitale, pubblicazioni periodiche e non.

  • Organizzazione di momenti di socializzazione: incontri per Soci e non, occasioni ludico-ricreative ed enogastronomiche, iniziative di prevenzione indiretta dei disagi sociali.

  • Organizzazione di iniziative educative e formative: corsi, dispense, gruppi di autoaiuto, percorsi collettivi di formazione sociosanitaria e prevenzione diretta dei disagi psicosociali.

TITOLO III: ASSOCIATI, VOLONTARI E RISORSE

Art. 8) Possono far parte dell’Associazione quali Soci, senza limitazioni nell’accesso con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura (sesso, età, razza, religione) in relazione all’ammissione e alla loro partecipazione alla vita associativa, le persone che condividono le linee operative generali e le finalità definite nel presente Statuto, che dichiarino e attuino il proprio impegno effettivamente e responsabilmente nel raggiungimento dei comuni obiettivi. Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette persone fisiche o tre APS).Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti (il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell’Art. 35 comma 3 del CTS) che, condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportante inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L’indirizzo degli associati, per quanto concerne i loro rapporti con l’Associazione, s’intende eletto, a tutti gli effetti, all’indirizzo risultante dal libro Soci, ove dovranno essere indicati anche i propri dati anagrafici e fiscali, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica di quegli associati che desiderino ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne facciano espressa richiesta da conservare tra gli atti dell’Associazione. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica, andranno riportati i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente.

8 a) I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo, dando vita all’istituzione dell’Associazione e al suo patrimonio iniziale.

  • Soci ordinari coloro che intendono dare il loro apporto per il raggiungimento degli scopi sociali e a tal fine si associano, previa richiesta scritta, corrispondendo la quota di associazione e, se disposta, quella d’iscrizione.

  • Soci onorari coloro che per prestigio personale o per autorità nella vita pubblica, contribuiscono alle finalità dell’Associazione.

  • Soci sostenitori coloro che intendono sostenere le finalità associative con qualsiasi mezzo o contribuzione finanziaria.

Art. 9) Per divenire Soci dell’Associazione è necessario:

a) Versare la quota di finanziamento annuale alla cassa dell’Associazione che, se stabilita, nel suo ammontare viene determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è reclamabile una volta versata, non è rivalutabile e non è trasmissibile. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

b) Firmare una dichiarazione di accettazione delle norme e dei principi espressi nello Statuto dell’Associazione e nel Regolamento interno dell’Associazione, se presente.

c) Aver compiuto il quattordicesimo anno d’età. Tutti i Soci godono di ogni diritto di voto interno all’Associazione e possono ricoprire cariche interne all’Associazione al compimento del diciottesimo anno d’età.

L’ammissione a Socio ordinario, previa richiesta scritta, spetta al Consiglio Direttivo che delibera, altresì, sul conferimento della qualifica di Socio onorario e Socio sostenitore. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. La tessera di Socio è il documento che attesta l’appartenenza all’Associazione.

Art. 10) E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa: l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione è libera e volontaria e non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque in facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art. 11) I Soci collaborano secondo possibilità e capacità al conseguimento dei fini statutari. E’ compito specifico e a tempo indeterminato di ogni Socio dell’Associazione operare per trovare nuove adesioni all’Associazione stessa. Ciascun Socio ha la facoltà di presentare le proposte ritenute convenienti e opportune per il miglior funzionamento dell’Associazione, nonché esporre lagnanze e consigli. I Soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, tramite i propri legali rappresentanti o delegati, hanno il diritto di:

1) partecipare alle Assemblee

2) votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’istituzione, la cui maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, Art. 26 comma 2 del CTS, se iscritti da almeno 8 giorni nel libro degli associati

3) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati

4) essere informati sulle attività dell’Associazione, controllarne l’andamento e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione

5) frequentare i locali dell’Associazione e usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione

6) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione

7) conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali

8) recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Art. 12) I Soci hanno l’obbligo di:

1) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni

2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’Art. 36 del CTS

3) versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti

4) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione

5) sottoporre qualsiasi controversia, riguardante la vita associativa, al giudizio arbitrale di cui accetterà la decisione che va considerata insindacabile ed inappellabile.

Art. 13) – La qualità di Socio si perde:

a) per estinzione o scioglimento dell’associazione

b) per recesso volontario

c) per decesso o perdita della capacità di agire

d) mancata partecipazione alla vita dell’Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione

e) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l’Associazione

f) per provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, a seguito di rilevante danno morale o materiale cagionato ai Soci o all’Associazione o che comunque compia atti in contrasto o d’ostacolo ai fini istitutivi dell’Associazione. L’esclusione deve essere comunicata al Socio ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della notifica della comunicazione. Avverso il provvedimento il Socio può, entro 60 giorni, richiedere il giudizio arbitrale. In tal caso, i termini per l’efficacia del provvedimento sono sospesi e riprendono a decorrere successivamente alla pronuncia arbitrale.

Art. 14) Il Socio che intenda recedere dall’Associazione deve inviarne comunicazione scritta al Gruppo di Coordinamento. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il recesso può essere manifestato dal Socio anche con il mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dalla fine dell’esercizio sociale. Il Socio receduto, escluso o che comunque abbia cessato di essere tale, non può reclamare contributi versati al fondo associativo, non ha alcun diritto sul patrimonio associativo, non può usufruire dei servizi forniti dall’Associazione ai Soci.

Art. 15) L‘Associazione riconosce come suoi Soci solo coloro che risultano come tali dalla documentazione interna dell’Associazione. Si dichiara inoltre che l’Associazione non ha alcun rapporto con azioni operate da terzi, sia singoli che gruppi, che si rifanno in qualsiasi modo alla realtà associativa dell’Associazione senza essere menzionati e registrati regolarmente quali Soci nei suddetti documenti o anche che siano risultati Soci decaduti o espulsi.

Art. 16) I Volontari sono persone che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, come indicato dall’Art. 17 comma 4 del CTS.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione, secondo l’ Art. 17, comma 5 del CTS.

L’Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall’Art. 18 del CTS. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo Settore e le Amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 17) L’Associazione può assumere Lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall’Art. 17, comma 5 del CTS, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei Lavoratori impiegati nell’attività, come indicato dall’Art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO IV: ORGANI E CARICHE

Art. 18) Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo (ovvero Organo di Amministrazione come da Art. 26 comma 1 CTS). Sono cariche elettive dell’Associazione: la Presidenza, la Vicepresidenza (quando necessaria), la Segreteria, la Tesoreria, i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19) Sono organi dell’Associazione costituiti per periodi determinati: la Direzione Artistica, i Gruppi operativi, i Gruppi progettuali e le Aree d’Interesse, il Collegio sindacale per l’Arbitrato. Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l’Associazione potrà eleggere: l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico ed il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

Art. 20) Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 del CTS, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 21) Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 del CTS, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

TITOLO V : ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22) L’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti i Soci della medesima, vi possono esprimere il voto tutti i Soci che risultino in regola con l’iscrizione. L’Assemblea dei Soci è l’unico soggetto che può deliberare sulla azione e sulla natura dell’Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue Deliberazioni in conformità alle Leggi vigenti e al presente Statuto obbligano tutti i Soci, siano essi assenti, dissenzienti o astenuti. Le convocazioni dell’Assemblea vengono fatte mediante avviso che va affisso nella sede dell’Associazione e/o sul sito e/o notificato in forma scritta ad ogni Socio, e deve essere recapitata a tutti i Soci all’indirizzo da essi indicato anche tramite posta elettronica, almeno sette giorni prima della data di convocazione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare anche le modalità attuative della seconda convocazione qualora, nella prima, non venisse raggiunto il numero legale. L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede sociale e i lavori possono svolgersi anche in forma telematica e/o telefonica .

Art. 23) I lavori dell’Assemblea vengono diretti dal Presidente dell’Associazione ovvero dal suo sostituto. Il Presidente è assistito dal Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni. L’Assemblea delibera a voto palese per alzata di mano, con l’eccezione delle elezioni alle cariche associative ove si ricorre allo scrutinio segreto, in questa occasione ogni Socio può indicare tante preferenze quanti sono i membri da eleggere. Per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa dei votanti con l’eccezione di quanto disposto per le deliberazioni di modifica al presente Statuto e di scioglimento dell’Associazione.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che risultano iscritti nel libro degli associati ed in regola col pagamento della quota associativa. I Soci che sono impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono delegare, per il voto su singole questioni contemplate espressamente nell’ordine del giorno, un altro Socio con diritto di voto, regolarmente iscritto all’Associazione. Ciascun Socio può rappresentare al massimo altri tre Soci. Si può prevedere l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota ai sensi dell’Art. 24 comma 4 del CTS.

Art. 24) L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo, a suo esclusivo giudizio, potrà decidere il rinvio di tale termine a non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida se vi intervengono, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice, in caso di parità, l’Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta. L’Assemblea di seconda convocazione delibera almeno un’ora dopo quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

Art. 25) L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo affinché deliberi nelle materie specificamente previste dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea quando ne ravvisa la necessità e, senza ritardo, quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Per le delibere dell’Assemblea Straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa dei votanti con l’eccezione di quanto disposto per le deliberazioni di modifica al presente Statuto e di scioglimento volontario dell’Associazione con conseguente devoluzione del patrimonio, che necessitano rispettivamente, del voto favorevole di almeno due terzi e di almeno tre quarti degli associati.

Art. 26) L’Assemblea in seduta ordinaria ha le seguenti competenze in base all’Art. 25 comma 1 del CTS:

a) esaminare e approvare il bilancio di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite

b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali e la determinazione numerica degli stessi

c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (Art. 25 del CTS, comma 1, lettera b)

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (Art. 28 del CTS)

e) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

All’Assemblea Ordinaria spetta inoltre:

1) determinare le linee generali programmatiche dell’Associazione

2) approvare il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente

3) definire annualmente i progetti concreti in cui l’Associazione deve di volta in volta agire, stabilendo fra essi delle priorità.

4) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari (Art. 17 del CTS, comma 4)

5) ratificare i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati

6) esaminare ed eventualmente assumere quali propri dell’Associazione, progetti proposti all’Associazione dai Soci o da terzi, siano essi realtà collettive o singole persone

7) deliberare per l’approvazione e le modificazioni del Regolamento interno per i Soci dell’Associazione da affiancare al presente Statuto

8) sostituire, nel caso in cui per esclusione/dimissione venga meno il numero dei componenti del Comitato Direttivo

9) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell’Organo di Amministrazione e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando presente

10) eleggere il Collegio sindacale per l’Arbitrato

11) pronunciarsi su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione nell’ordine del giorno

Art. 27) L’Assemblea in seduta straordinaria ha le seguenti competenze:

a) deliberare con la maggioranza qualificata, le modifiche dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.)

b) deliberare con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo

c) nominare uno o più liquidatori

d) deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione presso altro comune

e) deliberare sull’espulsione dei soci (Art. 25 del CTS, comma 1, lettera e)

f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza (Art.25 del CTS, comma 1, lettera i)

Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Le elezioni sono libere e per esse, così come per le deliberazioni, vale il principio del voto pro-capite e cioè collegato alla persona e non all’entità della partecipazione economica.

TITOLO VI : CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo (ovvero Organo di Amministrazione come da Art. 26 comma 1 CTS) composto da tre a undici membri compresi il Presidente, il Vicepresidente (se necessario), il Segretario, il Tesoriere, eletti dall’Assemblea. In caso di parità di voti tra due o più Soci, prevale quello con maggiore anzianità associativa.

La maggioranza degli Amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati, in applicazione dell’Art. 2382 del Codice civile e dell’Art. 26 comma 2 del CTS. Gli Amministratori possono essere scelti fra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (Art. 26, comma 4 del CTS). I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e per essi è incompatibile ogni altra carica associativa.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente (Art. 26 comma 6 del CTS) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (Art. 26 comma 7 del CTS)

Art. 29) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione o da due terzi dei membri del Consiglio Direttivo stesso. La convocazione avviene mediante avviso a tutti i membri spedito anche a mezzo posta elettronica da far pervenire ai componenti almeno 7 giorni prima, riducibili a 3 in caso di urgenza. L’avviso deve contenere: la sede, il luogo, la data e ora di svolgimento, l’Ordine del Giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in riunione telematica e/o telefonica e delibera legittimamente con la presenza del cinquanta per cento più uno dei suoi componenti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, chiunque su invito del Consiglio Direttivo che per sua competenza possa essere utile per l’approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione.

Art. 30) Qualora, per dimissioni o per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, provvedono alla sostituzione i Soci che, nella graduatoria, seguono immediatamente quelli eletti. In caso di non sufficienza in toto o in parte della richiamata “graduatoria” per l’integrazione del Consiglio Direttivo, i Consiglieri provvederanno alla bisogna per cooptazione all’integrazione del medesimo fino al limite statutario. I nuovi Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e scadono insieme con quelli in carica all’atto della nomina. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, il Consiglio Direttivo resta in carica per il solo disimpegno dell’ordinaria amministrazione ed è tenuto a convocare entro trenta giorni l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo, con riferimento alle attività associative o a mansioni speciali, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e/o Soci, determinando i limiti della delega. Con gli stessi termini e modalità possono essere costituiti Comitati esecutivi composti da Soci e non Soci. La delega è sempre revocabile da parte del Consiglio Direttivo che l’ha conferita.

E’ esclusa la delegablità delle attribuzioni che, per loro natura e per gli interessi che coinvolgono, lo Statuto riserva al Consiglio Direttivo.

Art. 32) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e viene eletto dalla stessa Assemblea che elegge il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Possono essere eletti solamente Soci maggiorenni. Il mandato dei Consiglieri componenti è di quattro anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, con voto segreto e con una sola preferenza, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 33) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la Legge e lo Statuto riservano all’Assemblea o ad altri organi associativi. In particolare allo stesso spetta:

a) amministrare l’Associazione e coordinare le varie attività associative, per l’attuazione delle sue finalità e le direttive e scelte che emergono dalla Assemblea dei Soci, eseguendo le deliberazioni dell’Assemblea e assumendo tutte le iniziative del caso

b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi, coordinare le attività dei Soci dell’Associazione e dei Gruppi progettuali e operativi mobilitati per l’attuazione delle proposte scaturite dall’Assemblea dell’Associazione, oltre che coordinare le attività delle Aree di Interesse. Favorire e mantenere costanti i contatti tra gli associati all’Associazione, tra i Gruppi operativi o progettuali, tra le Aree di Interesse al fine di ottimizzare l’uso delle risorse umane e finanziarie dell’Associazione

c) predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall’Art. 13 del CTS, ovvero, ricorrendone l’obbligo, predisporre il bilancio sociale secondo il disposto dell’Art. 14 del CTS, nonché la relazione accompagnatoria per l’annualità in chiusura presentati dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva

d) predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio ed i programmi futuri, redigere un bilancio preventivo di massima – relativo alla distribuzione per millesimi delle entrate previste negli ambiti di investimento e di spesa – dell’esercizio finanziario per l’anno di attività successivo a quello in corso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

e) accettare le iscrizioni per acquisire la qualifica di Socio e deliberare circa l’ammissione dei nuovi soci ed il recesso, procedere all’esclusione degli associati, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci stessi

f) nominare i Soci onorari e i Soci sostenitori e deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati

g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative

h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati e approvare le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’Associazione

Tra l’altro il Consiglio Direttivo può:

1) incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico

2) fare osservare lo Statuto e sottoporne all’Assemblea dei Soci le proposte di modifica, elaborare il Regolamento interno di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea dei Soci e nei casi in cui risulti necessario per le attività condotte dall’Associazione. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti individuandone i poteri, nominando i responsabili di eventuali sezioni interne

3) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell’Assemblea dei Soci, ivi compresa la quota associativa annuale nonché la penale per i ritardati versamenti, istituire o no una quota annuale di associazione e, in caso positivo, determinarne l’ammontare

4) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano all’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentati da scegliere tra i soci, ovvero con essi stipulare accordi o convenzioni nell’interesse dell’Associazione, sempreché ciò non contrasti con il presente Statuto, sia nell’interesse dei Soci e, comunque, con riserva della propria autonomia istituzionale e decisionale

5) provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative

TITOLO VII:PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA, SEGRETERIA E TESORERIA

Art. 34) Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per conto dell’Associazione e per ragioni dell’ufficio ricoperto. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere sono rieleggibili. Per poter accedere alle suddette cariche è necessario aver superato il diciottesimo anno d’età. Le tre cariche in ogni caso non sono cumulabili dal medesimo Socio.

Art. 35) Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni e, comunque, fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Art. 36) Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Rappresenta legalmente l’Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Nessun Socio, oltre al Presidente nei casi previsti, può fare dichiarazioni pubbliche a nome dell’Associazione senza una delega ricevuta dalla Assemblea degli iscritti o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Le funzioni del Presidente sono le seguenti:

a) convocare l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo ogni volta che lo riterrà opportuno e comunque per problemi inerenti l’attività dell’Associazione.

b) presiedere l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e svolgere l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta

c) occuparsi della realizzazione dei documenti necessari per il funzionamento regolare delle attività di riunione e deliberazione dell’Assemblea

d) sottoscrive il verbale dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell’Associazione.

e) rappresentare legalmente l’Associazione, curare le pubbliche relazioni dell’Associazione nelle sedi ove sia richiesto ufficialmente. f) firmare gli atti di ordinaria amministrazione e, su delega del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione. In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, portando a conoscenza dello stesso, con immediatezza, le decisioni assunte.

g) difendere l’attività e il prestigio dell’Associazione in pubblico nei casi in cui non sia possibile riunire in tempo utile l’Assemblea.

Art. 37) Il Vice Presidente viene nominato in caso di assenza del Presidente e collabora con il Presidente nella sua attività.

Le funzioni del Vicepresidente, quando presente, sono le seguenti:

a) sostituire il Presidente in tutti i suoi compiti e ruoli nei casi in cui questi ne sia impedito

b) supportare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni

c) Fornire un servizio di segreteria per il Consiglio Direttivo.

Art. 38) Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, stendendone gli atti sociali che controfirma e cura la corrispondenza dell’Associazione.

Fa obbligo al Segretario la tenuta e conservazione di:

1) registro dei Soci

2) registro dei Volontari

3) registro dei verbali del Consiglio Direttivo

4) registro dei verbali dell’Assemblea dei Soci

5) elenco aggiornato delle cariche associative, di cui una copia conforme dovrà essere esposta all’albo dell’Associazione.

Art. 39) Il Tesoriere è il depositario della cassa sociale, provvede alla riscossione delle quote associative e di altre eventuali, presiede la gestione dei vari servizi amministrativi, contribuzioni e rendite ed effettua i pagamenti per delega del Consiglio Direttivo. E’ responsabile delle infrastrutture e dei materiali dell’Associazione e ne cura il corretto impiego e la manutenzione.

Le funzioni del Tesoriere sono:

a) tenere aggiornati il bilancio e i registri della contabilità dell’Associazione

b) provvedere alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese

c) presentare una relazione annuale sulla situazione finanziaria dell’Associazione al Consiglio Direttivo

d) redigere il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa (secondo quanto previsto dall’Art. 13 del CTS) per l’annualità in chiusura e presentarlo al Consiglio Direttivo.

Fa obbligo al Tesoriere la tenuta e conservazione di:

1) giornale di cassa

2) bilanci preventivi e consuntivi

3) registro dei materiali e beni strumentali

4) inventario descrittivo dei beni dell’Associazione.

Art. 40) Se l’Assemblea decide con maggioranza dei due terzi dei presenti l’inadeguatezza dell’operato o del Presidente in carica, del Vicepresidente, del Segretario o del Tesoriere in carica, questi, sempre tramite votazione, possono essere destituiti e vanno rimpiazzati con altra persona entro due riunioni, aventi numero legale, dopo la destituzione. Le riunioni durante il periodo di presidenza vacante sono autoconvocate su accordo tra gli iscritti stessi, secondo le norme statutarie, o dal Vicepresidente, se non destituito anch’esso.

TITOLO VIII: RESPONSABILI DELLE AREE DI INTERESSE E DIREZIONE ARTISTICA

Art. 41) L’Associazione, sulla base delle sue finalità e delle sue linee operative generali, per attuare i progetti elaborati e per lo svolgimento delle sue attività opera secondo una struttura caratterizzata da Aree di interesse. Le Aree di Interesse sono definite e regolate da un Regolamento interno dell’Associazione.

Art. 42) Il Direttore Artistico ha il compito di curare, coordinare, organizzare le attività, inoltre, opera le scelte, definisce le linee ed i percorsi artistico-culturali delineando le caratteristiche, le tematiche e le persone indicate allo svolgimento degli eventi. Il Direttore Artistico opera in sinergia con il Consiglio Direttivo, pur rimanendo estraneo alla conduzione amministrativa dell’Associazione.

TITOLO IX : GRUPPI OPERATIVI, GRUPPI PROGETTUALI E COLLEGIO SINDACALE PER L’ARBITRATO

Art. 43) L‘Associazione per raggiungere i suoi obiettivi opera essenzialmente tramite le Aree di Interesse, ma anche tramite dei Gruppi di lavoro che possono essere composti sia da Soci sia da persone non iscritte all’Associazione. I Gruppi di lavoro debbono essere formati da almeno tre membri, almeno uno di essi deve essere Socio dell’Associazione. I Gruppi di lavoro sono definiti e regolamentati da Regolamento interno.

Art. 44) Il Collegio sindacale per l’Arbitrato è composto da tre membri che vengono eletti dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta. Viene eletto di volta in volta nei casi in cui vi siano controversie interne all’Associazione, tra singoli Soci, tra Soci e Organi dell’Associazione, tra Organi dell’Associazione. Nella composizione del Collegio sindacale per l’Arbitrato sono coinvolti almeno un Socio dell’Associazione e almeno una persona esterna all’Associazione. Non possono farne i Soci che ricoprono cariche interne all’Associazione e i Soci direttamente interessati nelle eventuali controversie. Compito del Collegio sindacale per l’Arbitrato è dirimere le controversie che eventualmente insorgono dentro l’Associazione, giudicando sulla base delle norme statutarie e delle norme del Regolamento che eventualmente è stato predisposto dall’Assemblea dei Soci come complemento dello Statuto. Tutte le deliberazioni dei Sindaci sono assunte a maggioranza semplice. In caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente con precedenza determinata dai voti ricevuti in sede di elezione. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale per l’Arbitrato nella sua componente di effettivi, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Fa obbligo al Collegio sindacale per l’Arbitrato la tenuta e conservazione del registro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni. Va istituito qualora il numero dei Soci sia non inferiore a 1.500. Al di sotto di tale entità numerica l’istituzione di detto organismo è facoltativa.

TITOLO X: LIBRI SOCIALI ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 45) L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto. Essi restano depositati presso la segreteria dell’associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente che devono, nel termine di 10 giorni, consentirne la visione diretta presso la segreteria. (Art. 15 comma 3 del CTS)

Art. 46) L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci preventivo di massima per l’esercizio annuale in apertura e consuntivo per l’esercizio annuale in chiusura debbono essere presentati all’Assemblea dei Soci entro i primi quattro mesi di ogni anno. Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dal CTS, nonché determinare l’entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere a disposizione dei Soci, insieme con la relazione del Consiglio Direttivo durante i dieci giorni che precedono l’Assemblea e fino a che siano stati approvati e gli associati possono prenderne visione, mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

TITOLO XI: PATRIMONIO E RENDICONTO FINANZIARIO

Art. 47) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) da beni mobili immobili e da valori che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in possesso dell’Associazione, come pure può detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d’uso, oppure di terzi, sia in comodato d’uso che in affitto.

b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti vari.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto l’inventario che, all’inizio di ogni anno finanziario, sarà presentato a cura del Tesoriere al Consiglio Direttivo. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo ed eventualmente investiti per accrescerne la consistenza.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento è indivisibile tra i Soci: in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, i Soci non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. E’ espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. (Art. 8 comma 2 del CTS) salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte. L’Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e, previa delibera dell’Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Costituiscono le entrate dell’Associazione:

a) le quote associative annuali nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

b) contributi e donazioni di Enti pubblici e privati, Istituti di Credito e di privati cittadini, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti

c) erogazioni liberali in denaro, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d’inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

d) ogni altra entrata ammessa dalla legge, comprese quelle derivanti dalle attività accessorie svolte a norma del presente Statuto

e) interessi attivi o altre contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, lasciti o versamenti volontari di terzi o degli associati ovvero rendite varie per qualsiasi altro titolo.

Costituiscono le spese dell’Associazione gli oneri afferenti le entrate e quelli che vengono sopportati per il funzionamento dell’Associazione ovvero che consentono il perseguimento delle finalità associative.

Art. 48) Secondo l’Art. 13 del CTS, gli enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dall’informativa sociale che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 dell’Art. 13 del CTS deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore. L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’Art. 6 del CTS nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo e quello consuntivo corredati da una relazione sulla situazione e gestione dell’Associazione. Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione.

Gli enti del Terzo Settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore. Qualora ne ricorreranno i presupposti di legge così come previsto dall’Art. 14 del CTS, deve anche depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ovvero pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti e agli associati. Gli adempimenti richiesti dall’Art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

TITOLO XII: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 49) Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea dei Soci e necessitano del voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in sede di Assemblea Straordinaria.

Art. 50) A seguito di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, con la stessa delibera l’Assemblea devolve l’intero patrimonio residuo ad altri enti od associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità (Art. 8 comma 1 del CTS). In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio (Art. 9 del CTS).

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO XIII: REGOLAMENTO INTERNO E STATUTO

Art. 51) Per regolare il funzionamento interno dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, in conformità ai principi statutari, provvede alla redazione di un Regolamento che disciplina e precisa le norme dello Statuto. Il Regolamento e le sue modificazioni devono essere approvati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 52) Lo Statuto e le sue modificazioni devono essere approvati dall’Assemblea Straordinaria, previa presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

TITOLO XIV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 53) Clausola di mediazione: qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Udine, su richiesta della parte più diligente, dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data in cui una delle parti ha comunicato all’altra, la propria intenzione di far ricorso alla procedura arbitrale. La sede dell’arbitrato è stabilita a Udine.

Art. 54) Rinvio: per quanto, eventualmente, non contemplato nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia di associazioni.